Sentenze

ALBERO AD ALTO FUSTO E LIMITAZIONE ALL’USO DELLA COSA COMUNE

Trib. Lecco sez. I, 23 ottobre 2025, Sent. n. 507

<< Nel condominio, la piantumazione e il mantenimento di un albero di alto fusto nelle immediate vicinanze del balcone di un condomino, tale da togliere aria e luce, oltre che limitare l’affaccio e la vista, integra un uso alterato della cosa comune in violazione dell’art. 1102 c.c.; accertato il pregiudizio e l’inerzia del condominio, ed qualora la potatura drastica sia sconsigliata dal parere tecnico, è legittimo l’ordine di rimozione della pianta. >>

Il nostro commento:

È possibile chiedere a un Giudice di ordinare a un Condominio di rimuovere una pianta che, eretta davanti al balcone di proprietà esclusiva, toglie aria e luce all’appartamento? Il Tribunale di Lecco nella sentenza sancisce un vero e proprio diritto del condomino a veder tagliato l’albero al ricorrere di alcune condizioni. In primo luogo, il Giudice fa riferimento alla normativa che regola in condominio l’utilizzo delle cose comuni. In particolare, è fatto divieto a ciascun condomino di alterare la destinazione economica della cosa comune e vietare a gli altri proprietari di fare un uso paritario. In secondo luogo, affinchè sorga il diritto del singolo condomino ad ottenere la rimozione dell’albero, il Giudice richiede che ci sia da una parte un’inerzia del Condominio e dall’altra richiede che un intervento conservativo, come nel caso in esame sarebbe potuto essere una potatura dell’albero, sia sconsigliata da un tecnico. Infatti, il parere dell’esperto esclude altre soluzioni praticabili e riconduce l'abbattimento alla categoria degli atti necessari per il ripristino dell'uso legittimo della cosa comune. In conclusione, se ricorrono tutti gli elementi sopra enunciati, esiste un vero e proprio diritto per il condomino a chiedere a un Giudice di ordinare al Condominio, a spese di quest’ultimo, di tagliare e rimuovere l’albero.

SI PUÒ COSTRUIRE UN MANUFATTO IN CONDOMINIO? I LIMITI IMPOSTI DAL RISPETTO DELLE DISTANZE E DALLA VEDUTA IN APPIOMBO.

Trib. Trani 23.05.2025 sent. n. 563

<< In tema di manufatti in condominio, è necessario per la loro realizzazione il rispetto sia delle distanze legali, ex art. 907 c.c., sia della veduta in appiombo. In mancanza di tali presupposti, è legittima la rimozione giudiziale nei confronti del condomino che ha installato la struttura. Anche la presenza di una clausola regolamentare contrattuale non può essere considerata come deroga convenzionale, nel caso in cui non sia formulata in modo espresso ed inequivoco.>>

Il nostro commento:

È sempre precluso a un condomino costruire un manufatto in condominio? La sentenza del tribunale pugliese tratta dei limiti che incombono su colui che vuole costruire e le conseguenze che ci sono in mancanza di rispetto dei limiti. In primo luogo, è necessario puntualizzare che cosa si intende per manufatto. Quest’ultimo è qualsiasi opera realizzata da un condomino o dal condominio che incide materialmente sulle parti comuni o sulle proprietà esclusive come ad esempio uan tettoia installata sul terrazzo, una veranda sul balcone, una chiusura di un portico o un gazebo stabile nel giardino condominiale. In casi come questi è necessario rispettare un duplice limite. Da una parte vanno rispettate le distanze legali per la veduta diretta e, perciò, non si può costruire a meno di tre metri dal vicino in linea orizzontale e dall’altra deve rispettarsi la veduta in appiombo, ossia la possibilità di affacciarsi e guardare direttamente verso il basso sulla proprietà del vicino. Il Giudice di Trani, poi, riconosce una tutela a colui che abbia subito una costruzione di un manufatto che non rispetti i limiti: può adire direttamente l’autorità giudiziale per chiedere che colui che l’ha costruita sia obbligato a rimuoverla. Infine, la sentenza specifica come i limiti dettati dalla legge siano derogabili solamente ove ci sia una pattuizione espressa, escludendo la possibilità che una generica clausola possa concedere di costruire manufatti senza rispettare le distanze legali e il diritto di veduta del vicino. In conclusione, non è esclusa a priori la possibilità di un condomino di costruire un manufatto nella sua proprietà o nelle aree condominiali, a patto che rispetti gli obblighi della legge in materia di distanze e vedute, pena l’obbligo di rimuoverle a sue cure e spese.

DISTANZA 3 METRI TRA COSTRUZIONI: COSA DICE LA LEGGE SULLA VEDUTA IN CONDOMINIO

Trib. di Lecce sent. n. 2500/2025 del 11/09/2025 Dott.ssa Viviana Mele

<< la S.C. ha evidenziato che l’art. 907 c.c., nel prevedere una distanza di 3 metri, ha compiuto un contemperamento delle opposte esigenze dei privati, anche laddove – come nel caso di specie – le unità abitative siano site in un complesso condominiale. L’elemento rilevante, dunque, è quello del limite minimo dei tre metri, al di sotto del quale il diritto di veduta del proprietario risulta violato>>

Il nostro commento:

Quando si costruisce in condominio quali sono i limiti da rispettare? Come noto un condomino può costruire sulla sua proprietà ma deve rispettare diversi limiti e in particolare, non può farlo a meno di tre metri dalla proprietà altrui. Il Tribunale di Lecce richiama nel passo in esame la giurisprudenza di legittimità, che anche noi abbiamo già avuto modo di trattare, che sancisce che nello stabile il limite di tre metri si è voluto trovare una composizione tra interessi contrapposti. Da una parte non si vuole precludere a priori il diritto del condomino di costruire sulla sua proprietà, dall’altra però non si vuole ledere il diritto di veduta che può avere un vicino, diritto che verrebbe inevitabilmente meno se gli venisse costruito un manufatto davanti alla finestra ad esempio. È importante sottolineare come i tre metri debbano essere calcolati non dal confine, ma dalla veduta ossia dal punto da cui si esercita l’affaccio, come ad esempio la finestra o il balcone. In conclusione, quindi, il legislatore ha ritenuto opportuno stabilire una distanza minima di tre metri dalla veduta del vicino, entro la qual non si può costruire!

MANCATO RISPETTO DELLE DISTANZAE LEGALI: CHI PUÒ LAMENTARSI?

Cass. civ., Sez. 2 - , Ordinanza n. 16394 del 18/06/2025 Presidente: Dott. Antonio Scarpa.

<< In ipotesi di edificio in condominio, tutti i condòmini, non soltanto quelli che siano proprietari delle porzioni esclusive direttamente prospettanti verso le costruzioni che violano le distanze legali (nella specie, quelle di cui al d.m. n. 1444 del 1968), sono legittimati ad agire per far valere il rispetto delle disposizioni sulle distanze, le quali mirano a salvaguardare i fabbricati considerati nella loro interezza.>>

Il nostro commento:

Se un privato costruisce troppo vicino chi è legittimato a far valere in giudizio la violazione, solo il condomino che ha l’immobile adiacente al manufatto o qualunque condomino? La costruzione di manufatti nella proprietà privata incontra dei limiti nei rapporti di vicinato e, in particolare, il limite del rispetto delle distanze legali. Non volendo in questo articolo parlare di quali sono e di come si calcolano le distanze (tema già trattato su questo sito in altri commenti), ci vogliamo qui concentrare su chi può far valere la violazione. In astratto, la legittimazione ad agire può essere duplice: può spettare sia al singolo condomino proprietario dell’unità immobiliare direttamente interessata dalla costruzione, sia a qualunque condomino che intenda agire a tutela dell’intero condominio. La soluzione concreta dipende, infatti, dalla concezione del bene giuridico tutelato, ossia se il rispetto delle distanze è un interesse privato o condominiale, poiché solamente chi è titolare del diritto può agire in giudizio per la sua tutela. Quindi, se il diritto a non veder costruito entro tre metri è riconosciuto al solo proprietario dell’immobile sarà solo lui a poter agire, mentre se la distanza legale tutela il Condominio in quanto ente comune, potrà agire in giudizio qualsiasi condomino. Bene, la Suprema Corte ha sancito che il rispetto delle distanze legali è stato disposto nell’interesse collettivo di tutto il Condomino e che, di conseguenza, possono far valere la violazione tutti i condomini indistintamente tra di loro. In conclusione, dunque, la violazione delle distanze legali in ambito condominiale non è un tema che riguarda esclusivamente il singolo proprietario direttamente interessato!