Sentenze

LA RIMOZIONE D’URGENZA DEI FRONTALINI PERICOLANTI È SPESA COMUNE

Corte d’Appello di Salerno Sent. 924/2025 del 1.11.2025

<< Rileva altresì la Corte che, in ogni caso, indipendentemente dalla natura comune o esclusiva dei frontalini sotto il profilo architettonico, occorre considerare che nella specie le spese da ripartire hanno riguardato interventi finalizzati alla messa in sicurezza della facciata dell'edificio, attraverso lavori di spicconatura urgenti finalizzati ad eliminare parti ammalorate e pericolanti dei frontalini. La circostanza che la problematica abbia riguardato le facciate dell'edificio e gli intradossi ed i frontalini dei balconi si rileva dalla relazione Scheda Statistica- Rapporto d'intervento del Vigili del Fuoco del 19.07.2017, dall'ordine di servizio del 09.10.2017 del Direttore dei Lavori , dalla relazione del tecnico in caricato dal Condominio … che ha redatto una relazione sulle condizioni manutentive delle facciate condominiali. In siffatte evenienze le spese necessarie alla rimozione degli elementi pericolosi (intonaci, cemento, frontalini, cornicioni) rientrano nell'ambito degli obblighi di conservazione delle parti comuni cui è tenuto l'amministratore ai sensi dell'art. 1130 c.c. e devono essere sostenute dal condominio anche qualora gli elementi in questione insistano su strutture in proprietà esclusiva. Pertanto, anche laddove gli appellanti avessero offerto elementi idonei ad escludere la natura comune dei frontalini sotto il profilo estetico, la finalità degli interventi effettuati, consistenti in lavori urgenti di messa in sicurezza della facciata per la rimozione di una condizione di pericolo per condòmini e terzi, giustificava l'imputazione delle spese all'intera compagine condominiale. Ne consegue la correttezza della delibera impugnata. >>

Il nostro commento:

La Corte di Appello campana nella sentenza si occupa della questione relativa all’individuazione del soggetto competente a sostenere le spese inerenti alla rimozione d’urgenza dei frontalini pericolanti. Prima di enunciare la regolarità o meno della delibera, i Giudici vogliono eliminano il campo da incomprensioni preliminari: non ha alcun rilievo nel caso in esame se i frontalini devono essere considerati privati o di natura condominiale! L’aspetto che rileva è la necessità di svolgere lavori urgenti. La competenza a effettuare i lavori necessari per la conservazione delle parti comuni è riservata all’amministratore ai sensi dell’art. 1130 c.c.. Le spese per i lavori, essendo volti a tutelare i condomini e i terzi, devono essere sostenute dal condominio anche se inerenti a parti di proprietà privata. Questo avviene perchè il lavoro è volto a prevenire un eventuale danno a soggetti che ai sensi dell’art principio cardine è quello per cui

PERICOLO DAL BALCONE AGGETTANTE?

DEVE INTERVENIRE IL PROPRIETARIO!

Va, invero, rammentato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, i balconi aggettanti, come quelli in esame, non costituiscono parti comuni dell'edificio e appartengono ai proprietari delle unità immobiliari corrispondenti, che sono gli unici responsabili dei danni cagionati dalla caduta di frammenti di intonaco o muratura, che si siano da essi staccati

Il nostro commento:

Chiaro Provvedimento del Tribunale di Napoli Nord II Sezione nrg 9051 2025 Ordinanza del-08-06-2026 G. Dott.ssa Maria Assunta Pacelli